Altri contenuti – accesso agli atti

ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI AI SENSI DELLA LEGGE N. 241/1990.

Per accesso ai documenti amministrativi, ai sensi degli articoli 22 e successivi della Legge 241/1990, si intende il diritto degli “interessati” di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi.

Sono “interessati” e dunque legittimati a proporre istanza di accesso “tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso”.

Stante le rilevanti finalità di pubblico interesse sottese al diritto d’accesso, tutti i documenti dell’Amministrazione sono accessibili, salvo le ipotesi di esclusione stabilite dalla legge (art. 24, legge n. 241/1990) e dalle norme regolamentari adottate da ciascuna Amministrazione (es. Decreto del Ministero per i beni culturali e ambientali 26 ottobre 1994, n. 682).

ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO

È necessario presentare apposita istanza di accesso indirizzata all’Amministrazione, personalmente, o per il tramite di soggetto munito di idonea delega.
La richiesta di accesso agli atti deve essere motivata e deve indicare il riferimento esplicito all’interesse diretto, concreto e attuale di cui il richiedente è titolare e che è correlato al documento cui si intende accedere.
La stessa deve contenere tutti i dati del richiedente e indicare gli estremi del documento al quale si intende accedere o comunque gli elementi che ne consentano l’individuazione.
Alla richiesta va allegato un documento di identità.

Coloro i quali inoltrano l’istanza di accesso in rappresentanza di persone giuridiche o di enti, oppure i tutori e i curatori delle persone fisiche, devono produrre, oltre al documento di identità, idoneo titolo comprovante tale qualità.

Qualora l’accesso alla documentazione amministrativa non sia effettuato dal titolare del diritto di accesso, ma da un professionista tecnico o da un legale a ciò incaricato, è necessario compilare ed inviare anche apposita delega.

Al fine di agevolare la presentazione delle istanze di accesso e ridurre i tempi di risposta, si fornisce il seguente modulo:

CLICCA SU QUESTO LINK PER SCARICARE IL MODULO PER L’ACCESSO AGLI ATTI

Il modulo scaricato deve essere compilato e trasmesso:

  • preferibilmente tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo del Segretariato sr-lig@pec.cultura.gov.it con firma digitale o firma autografa accompagnata da un documento d’identità; In alternativa è anche possibile:
  • presentarlo personalmente presso gli Uffici del Segretariato
  • inviarlo tramite posta elettronica all’indirizzo e-mail: sr-lig@beniculturali.it
  • inviarlo tramite posta ordinaria al Segretariato Regionale MiC per la Liguria, Via Balbi, 10 – 16126 Genova.

Si precisa che se la trasmissione è fatta con PEC non personale, cioè non intestata al richiedente, oppure con posta elettronica non certificata, la richiesta è valida se è sottoscritta con firma digitale oppure con firma a mano purché accompagnata da copia di un documento di identità.

Se la consegna è fatta a mano è possibile firmare la richiesta davanti all’impiegato che la riceve mostrando il proprio documento di identità.

Secondo le disposizioni ministeriali relative al contenimento del rischio del contagio da COVID 19, l’accesso alle sedi è limitato, fatti salvi i casi di comprovata urgenza e subordinato comunque, ad appuntamento.

ESITI DELL’ISTANZA

l’Istanza di accesso viene esaminata per verificarne la completezza e correttezza. Laddove la stessa risulti incompleta, l’Amministrazione può chiedere le necessarie integrazioni. In tal caso il termine del procedimento (30 giorni) ricomincia a decorrere dall’avvenuto riscontro contenente la documentazione completa. Entro 30 giorni dal ricevimento dell’istanza di accesso, l’Amministrazione vi provvede.

ACCOGLIMENTO DELL’ISTANZA E MODALITÀ DI ACCESSO

In caso di accoglimento, l’Amministrazione indica al richiedente la sede dell’ufficio presso cui rivolgersi, il nominativo del referente incaricato, gli orari e il periodo di tempo in cui poter prendere visione e/o estrarre copia dei documenti richiesti. L’accesso è consentito esclusivamente con l’ausilio di personale dell’Amministrazione. L’esame dei documenti è a titolo gratuito.

Il rilascio di copia dei documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto dall’Amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.

In particolare, il rilascio di copia cartacea è subordinato al rimborso del costo di riproduzione, attraverso l’apposizione di marca da bollo, secondo le disposizioni vigenti in materia (DPR 26 ottobre 1972 n. 642; Direttiva 19 marzo 1993, n. 27720/928/46 della Presidenza del Consiglio dei Ministri), così come di seguito indicato:

  • 0,15 euro per il rilascio di 1 copia cartacea in formato A4;
  • 0,25 euro per il rilascio di 1 copia cartacea in formato A3.

Il pagamento delle spese di riproduzione deve avvenire esclusivamente tramite marche da bollo annullate a cura dell’Ufficio. Saranno imputati al richiedente anche ulteriori costi connessi all’istanza di accesso sopportati dall’Amministrazione, come ad esempio, quelli sostenuti per la notificazione a mezzo raccomandata a/r ad eventuali soggetti controinteressati.

Qualora la documentazione richiesta fosse già disponibile in formato digitale, in luogo della consultazione presso gli Uffici del Segretariato, verrà privilegiata la trasmissione via PEC da parte dell’Amministrazione.

RIFIUTO DELL’ISTANZA E MODALITÀ DI RICORSO

Decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, questa deve intendersi rifiutata (rifiuto tacito).
L’Amministrazione può rifiutare l’accesso anche in presenza di ipotesi di esclusione stabilite dalla legge (art. 24 della legge n. 241/1990) e dalle disposizioni regolamentari (Decreto 26 ottobre 1994, n. 682 del MIBAC e successive integrazioni e modifiche).
Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso sono ammessi nei casi stabiliti dalla legge e devono essere motivati.
Avverso il rifiuto, il differimento o la limitazione, il richiedente può presentare entro 30 giorni ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o alla Commissione per l’accesso, ovvero chiedere un riesame ai sensi dell’art. 25 della legge n. 241 del 1990.

Per informazioni in ordine alle richieste di accesso è possibile contattare il Responsabile del procedimento di accesso per il Segretariato Regionale per la Liguria: Arch. Susanna Curioni, email susanna.curioni@cultura.gov.it

RIFERIMENTI NORMATIVI

Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 22 e ss., recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi

Decreto del Ministero per i beni culturali e ambientali 26 ottobre 1994, n. 682 – Regolamento recante norme per la disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell’art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi

Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 – Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante Disciplina dell’imposta di bollo