CO.RE.PA.CU.
Ai sensi dell’art. 40, comma 2, lettera a) del D.P.C.M. n. 169/2019, i Segretariati Regionali convocano e presiedono la Commissione regionale per il patrimonio culturale (CO.RE.PA.CU.), organo collegiale a competenza intersettoriale che coordina e armonizza l’attività di tutela e di valorizzazione nel territorio regionale e favorisce l’integrazione inter e multidisciplinare tra i diversi istituti.
La Commissione regionale per il patrimonio culturale della Liguria, presieduta e convocata dal Segretario regionale, è attualmente composta da:
- Segretario Regionale del MiC per la Liguria – Presidente – Cristina Bartolini
- Soprintendente Archeologia, belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Genova e la provincia di La Spezia – Cristina Bartolini
- Soprintendente Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Imperia e Savona – Roberto Leone
- Direttore del Museo Palazzo Reale di Genova e della Direzione regionale musei Liguria – Alessandra Guerrini
- Soprintendente Archivistico e Bibliografico della Liguria – Francesca Imperiale.
Le Commissioni regionali per il patrimonio culturale sono state istituite nel 2014 e confermate dal D.P.C.M. 2 dicembre 2019 n° 169, art. 47, che viene sotto riportato.
Art. 47
Commissioni regionali per il patrimonio culturale
1. La Commissione regionale per il patrimonio culturale è organo collegiale a competenza intersettoriale. Coordina e armonizza l’attività di tutela e di valorizzazione nel territorio regionale, favorisce l’integrazione inter e multidisciplinare tra i diversi istituti, garantisce una visione complessiva del patrimonio culturale, svolge un’azione di monitoraggio, di valutazione e autovalutazione.
2. La Commissione svolge i seguenti compiti:
a) verifica la sussistenza dell’interesse culturale nei beni appartenenti a soggetti pubblici e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ai sensi dell’articolo 12 del Codice;
b) dichiara, su proposta delle competenti Soprintendenze di settore, l’interesse culturale delle cose, a chiunque appartenenti, ai sensi dell’articolo 13 del Codice;
c) detta, su proposta delle competenti Soprintendenze di settore, prescrizioni di tutela indiretta ai sensi dell’articolo 45 del Codice;
d) autorizza gli interventi di demolizione, rimozione definitiva, nonché di smembramento di collezioni, serie e raccolte, da eseguirsi ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice, fatta eccezione per i casi di urgenza, nei quali l’autorizzazione è rilasciata dal competente soprintendente, che informa contestualmente il Segretario regionale;
e) autorizza, su proposta del soprintendente, le alienazioni, le permute, le costituzioni di ipoteca e di pegno e ogni altro negozio giuridico che comporta il trasferimento a titolo oneroso di beni culturali, ai sensi degli articoli 55, 56, 57-bis e 58 del Codice;
f) richiede alle commissioni regionali di cui all’articolo 137 del Codice, anche su iniziativa della competente Soprintendenze di settore, l’adozione della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico per i beni paesaggistici, ai sensi dell’articolo 138 del Codice;
g) adotta, su proposta del soprintendente e previo parere della Regione, ai sensi dell’articolo 138 del Codice, la dichiarazione di notevole interesse pubblico relativamente ai beni paesaggistici, ai sensi dell’articolo 141 del medesimo Codice;
h) provvede, anche d’intesa con la Regione o con gli altri enti pubblici territoriali interessati e su proposta del soprintendente, alla integrazione del contenuto delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico relativamente ai beni paesaggistici, ai sensi dell’articolo 141-bis del Codice;
i) esprime l’assenso del Ministero, sulla base dei criteri fissati dal Direttore generale Musei, sulle proposte di acquisizione in comodato di beni culturali di proprietà privata, formulate dagli uffici periferici del Ministero presenti nel territorio regionale e sulle richieste di deposito di beni culturali formulate, ai medesimi uffici, da soggetti pubblici ai sensi dell’articolo 44 del Codice;
l) esprime pareri sugli interventi da inserire nei programmi annuali e pluriennali e nei relativi piani di spesa, anche sulla base delle indicazioni degli uffici periferici del Ministero.
3. La Commissione svolge altresì le funzioni di Commissione di garanzia per il patrimonio culturale di cui all’articolo 12, comma 1-bis , del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106. A tal fine, la Commissione può riesaminare i pareri, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati rilasciati dagli organi periferici del Ministero, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione dell’atto, che è trasmesso in via telematica dai competenti organi periferici del Ministero, contestualmente alla sua adozione, anche alle altre amministrazioni statali, regionali o locali coinvolte nel procedimento; queste ultime possono chiedere il riesame dell’atto entro tre giorni dalla ricezione dell’atto. Decorso inutilmente il termine di dieci giorni di cui al precedente periodo, l’atto si intende confermato.
4. La Commissione è presieduta dal Segretario regionale, che la convoca anche in via telematica ed è composta dai soprintendenti di settore, inclusi i dirigenti degli istituti di cui all’articolo 33, comma 2, lettera a), e dal direttore regionale Musei operanti nel territorio della Regione. Tale composizione è integrata con i responsabili degli uffici periferici operanti in ambito regionale quando siano trattate questioni riguardanti i medesimi uffici. La partecipazione alla Commissione costituisce dovere d’ufficio e non è delegabile. La Commissione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.
5. Le risorse umane e strumentali necessarie per il funzionamento delle Commissioni sono assicurate dai rispettivi segretariati regionali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.